Federazione Italiana Lotta Sambo

Lo statuto

Art.1 - Costituzione - scopi - sede

La FILS (Federazione Italiana Lotta - Sambo) è un'associazione dilettantistica di natura sportiva, senza scopo di lucro.

La FILS è costituita dalle Società, Associazioni ed Organismi sportivi affiliati che svolgono l'attività sportiva e promozionale senza scopo di lucro della Lotta - Sambo. Tale sport, controllato dalla suddetta Federazione, viene praticato a livello dilettantistico in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi della FIAS (Federazione Internazionale Amatori del Sambo), purchè non in contrasto con le deliberazioni e gli indirizzi del CIO e del CONI.

La FILS ha lo scopo di promuovere, organizzare, disciplinare e diffondere la Lotta - Sambo, riconosciuta dalla FIAS come unica rappresentante in Italia. Ha, inoltre, lo scopo di sviluppare l'attività finalizzata a quella internazionale, nell'ambito delle direttive impartite dalla Federazione Internazionale Amatori del Sambo.

La FILS è la sola Federazione riconosciuta ed autorizzata a rappresentare all'estero l'attività sportiva di cui sopra. Essa cura la formazione e l'aggiornamento degli Insegnanti Tecnici e degli Ufficiali di Gara e provvede alla selezione ed alla preparazione delle Squadre Nazionali.

La Lotta - Sambo sarà praticata dai soci nelle sedi sportive idonee, preventivamente verificate e designate dai responsabili della Federazione Italiana lotta - Sambo.

L'ordinamento della FILS si ispira al principio di democrazia interna e di partecipazione all'attività sportiva, tecnica e dirigenziale da parte di uomini e donne in condizioni di uguaglianza e pari opportunità.

La FILS per realizzare il fine statutario, garantendo il migliore e più corretto funzionamento dell'attività, potrà inoltre avvalersi della volontaria collaborazione di personale esterno ad essa, purchè sia di comprovato valore tecnico - pratico ed in possesso dei necessari requisiti morali.

La FILS potrà, per il raggiungimento dello scopo sociale, collaborare, affiliarsi, assumere interessenze e partecipazioni in federazioni, associazioni, enti, comitati e quant'altro purchè siano compatibili per forma e/o natura allo scopo proprio della stessa.

La Federazione Italiana Lotta - Sambo è estranea a qualsiasi questione politica, religiosa o razziale.

La FILS svolge attività sportiva e promozionale in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi del CIO e del CONI, anche in considerazione della rilevanza pubblicistica di specifici aspetti di tale attività.

La FILS ha sede legale in via F. Filzi nr.3/a - 20068 Peschiera Borromeo (MI), c/o Roberto Ferraris.

La durata della FILS è fissata a tempo indeterminato a meno di intervento di scioglimento da deliberarsi a norma del successivo articolo 15.

Art.2 - Mezzi Economici

Il supporto economico all'attività istituzionale della Federazione Italiana Lotta - Sambo, deriva dal contributo dei Soci e da contributi volontari elergiti da terzi non associati.

I soci regolarmente iscritti, con esclusione dei Soci onorari, sono tenuti a versare la quota annua associativa, che è interamente utilizzata per la copertura delle spese primarie di sussistenza per la vita associativa.

Eventuali sovvenzioni economiche occasionali derivanti da acccordi con terzi non associati, sono accettate, con il vincolo che vengano esclusivamente ed interamente utilizzate per la copertura delle spese necessarie all'attività agonistica.

Dette sovvenzioni hanno natura di erogazione liberale e volontaria, quindi finalizzate al raggiungimento degli scopi istituzionali dell'Associazione.

Tutto ciò che concerne l'aspetto economico è sottoposto all'approvazione del Consiglio Direttivo, che controlla il bilancio dell'Associazione, mediante un nominato Revisore dei Conti.

Il bilancio preventivo ed il rendiconto economico annuale, sono predisposti dal Consiglio Direttivo e sottoposti all'approvazione dell'Assemblea Generale dei Soci.

Art.3 - Patrimonio

Il patrimonio della Federazione Italiana Lotta - Sambo è costitutito da: a) fondi di riserva; b) beni d'uso, attrezzature varie e specifiche, c) donazioni, lasciti e simili.

In caso di scioglimento della Federazione Italiana Lotta - Sambo, il patrimonio sociale deve essere interamente devoluto ad altre società sportive con analoghe finalità (legge n.662 del 23.12.1996), salvo diversa disposizione di legge.

Art.4 - Quote sociali

L'ammontare della quota sociale è stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo, al fine di far fronte alle primarie spese dell'Associazione stessa.

Detta quota deve essere versata annualmente dai Soci Aderenti e/o dalle Società Sportive regolarmente iscritte alla FILS.

A tal fine il Consiglio Direttivo, quando ne riscontra la reale esigenza, può chiedere un'integrazione alla quota sociale, anche durante l'anno in corso, ai Soci che hanno già ottemperato al versamento della prestabilita quota.

Tuttavia sono esentati dal versare il contributo della quota sociale i Soci Onorari.

Resta inteso che, quando i Soci non provvedono al pagamento della quota associativa entro i primi due mesi dell'anno, non possono avvalersi dei benefici spettanti agli associati.

Inoltre il Consiglio Direttivo ha la facoltà di dichiarare decaduto un Socio che non abbia versato la quota annua associativa.

Art.5 - L'Assemblea Generale dei Soci

L'Assemblea Generale dei Soci è democraticamente l'organo sovrano della FILS.

Si riunisce annualmente su convocazione del Presidente, è composta di diritto dal Consiglio Direttivo (Presidente, Vice - Presidente, Segretario Generale, Consiglieri) e dai Rappresentanti dei Soci, in misura non inferiore al trenta per cento di tutti gli iscritti alla Federazione Italiana Lotta - Sambo (art.16 decreto legge n.242 del 23.07.1999) .

I Rappresentanti dei Soci possono essere designati dagli stessi mediante apposita delega.

L'Assemblea Generale dei Soci delibera soltanto sugli argomenti posti all'ordine del giorno in occasione della sua convocazione; si riunisce una volta l'anno in seduta ordinaria, entro il 30 aprile, per l'approvazione del bilancio e rendiconto economico annuale della FILS, nonchè della relazione del Consiglio Direttivo.

Inoltre si può riunire in seduta straordinaria, su iniziativa del Presidente o del Consiglio Direttivo, quando lo stesso lo ritenga necessario, per esaminare le eventuali modifiche da apportare allo statuto, oppure su richiesta scritta e motivata da 2/3 dei Soci Fondatori.

L'Assemblea Generale dei Soci è valida in prima convocazione con la presenza di almeno la metà dei Soci. In seconda convocazione, un'ora dopo, qualunque sia il numero dei Soci presenti.

Le deliberazioni dell'Assemblea Generale sono valide se prese con la maggioranza dei voti espressi al momento della votazione, esclusi gli astenuti. Tutti i Soci hanno uguale diritto di voto.

Per deliberare lo scioglimento della Federazione Italiana Lotta - Sambo, occorre il voto favorevole di almeno 3/4 dei Soci.

Per deliberare le modifiche allo Statuto Sociale è necessaria la presenza di almeno 3/4 dei Soci ed il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

Per le elezioni alle cariche sociali è sufficiente la maggioranza relativa.

In caso di parità nelle elezioni, si procederà mediante ballottaggio.

Il Consiglio Direttivo provvederà, in caso di elezioni, a nominare un'apposita Commissione di Verifica dei poteri e di scrutinio per le votazioni, che stabilirà anche le norme per le candidature alle cariche sociali.

Sono eleggibili alle cariche Sociali e Federali tutti i cittadini italiani che:

  1. siano regolarmente iscritti alla FILS da almeno due anni;
  2. non abbiano subito sanzioni sportive dalla Federazione Nazionale e/o Internazionale;
  3. non abbiano riportato condanne penali passate in giudicato e comunque non siano in possesso dei requisiti previsti dalle vigenti leggi italiane.

Il Presidente dell'Assemblea Generale dei Soci è il Presidente dell'Associazione, che verrà assistito nella circostanza da un segretario da lui designato.

Art.6 - Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente, dal Vice - Presidente, dal Segretario Generale e da tre Consiglieri.

Il Consiglio Direttivo resta in carica 4 (quattro) anni ed è rieleggibile.

Il Consiglio Direttivo dirige e gestisce la Federazione Italiana Lotta - Sambo, delibera sulle domande di ammissione o dimissione dei soci vigilando sul comportamento degli stessi, per quanto concerne l'attività associativa .

Inoltre, qualora il comportamento di qualunque associato alla FILS, compresi i componenti del Consiglio Direttivo stesso, risulti di rilevanza penale quindi perseguibile dalla Giustizia Ordinaria, o sia sanzionabile dalle normative Internazionali della FIAS inerenti la pratica del Sambo, o comunque si dimostri lesivo verso l'immagine ed il decoro della Federazione Italiana Lotta - Sambo, il Consiglio Direttivo ed in via straordinaria il Presidente, hanno la facoltà di espellere l'associato che ha posto in essere quanto sopra.

Il Consiglio Direttivo delibera sui programmi della vita associativa e procede alla formazione del bilancio preventivo ed al rendiconto economico annuale.

Approva il regolamento della Federazione Italiana Lotta - Sambo ed eventuali modifiche dello stesso necessarie al miglioramento delle attività ed al raggiungimento dei fini istituzionali.

Conferisce eventuali ulteriori incarichi, per il raggiungimento dei fini istitutivi, negli specifici settori :

  1. Direzione Tecnica e Sportiva;
  2. Formazione Insegnanti Tecnici ed Arbitri;
  3. Corsi di aggiornamento e seminari;
  4. Relazioni sportive internazionali;
  5. Coordinamento dei rappresentanti regionali e rapporti con gli associati.

Si precisa che il Consiglio Direttivo può nominare dei Rappresentanti Interregionali della FILS, qualora ne risulti necessaria la presenza per un miglior sviluppo dell'attività statutaria.

Ratifica, inoltre, i provvedimenti di sua competenza emanati in caso di estrema urgenza dal Presidente.

Il Consiglio Direttivo è convocato quattro volte l'anno, in seduta ordinaria, dal Presidente ed in seduta straordinaria, su motivata richiesta, da parte di uno o più componenti.

Per le validità delle riunioni è richiesta la presenza obbligatoria della maggioranza dei suoi componenti.

Le delibere sono prese a maggioranza semplice dei presenti; in caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.

Qualora nel Consiglio Direttivo si producano vacanze per qualsiasi motivo, Il Consiglio Direttivo stesso provvede a sostituire il Consigliere venuto a mancare.

Nei casi di dimissione del Presidente o della maggioranza dei componenti il Consiglio Direttivo, rimane in carica temporaneamente il Presidente per l'ordinaria amministrazione e per la convocazione straordinaria dell'Assemblea Generale dei Soci. Detta Assemblea deve essere convocata entro 60 (sessanta) giorni e deve avere luogo nei successivi 30 (trenta) giorni.

Nel caso di assenza definitiva del Presidente, le stesse attribuzioni vengono assunte dal Vice - Presidente.

Art.7 - Il Presidente

Il Presidente è il legale rappresentante della Federazione Italiana Lotta - Sambo di fronte a terzi ed in giudizio; presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea Generale dei Soci.

Al Presidente compete l'ordinaria amministrazione della FILS e quindi la vigilanza su ogni attività ad essa collegata.

Il Presidente verifica l'osservanza da parte dei Soci dello statuto e del regolamento dell'Associazione, promuovendone ogni eventuale riforma qualora si rendesse necessario.

Il Presidente può provvedere, in via straordinaria, a quanto è di competenza del Consiglio Direttivo, salvo poi sottoporre le sue decisioni allo stesso Consiglio Direttivo nella prima riunione utile.

Il Presidente cura e predispone il bilancio preventivo, il rendiconto economico e le relazioni da sottoporre al Consiglio Direttivo ed all'Assemblea Generale dei Soci.

In caso di assenza temporanea, il Presidente può delegare, in tutto od in parte, le sue attribuzioni ed i suoi poteri ad il Vice Presidente.

Il Presidente dell'Associazione dura in carica 4 (quattro) anni ed è rieleggibile.

Art.8 - Il Vice Presidente

Il Vice Presidente ha il compito di sostituire in toto od in parte il Presidente, nel caso in cui questi sia impedito nell'esercizio delle proprie funzioni.

Il Vice Presidente può fare le veci del Presidente, anche con deleghe separate da parte dello stesso, riguardanti specifici settori o circostanze preventivamente concordate con il Presidente stesso od in sede di riunione del Consiglio Direttivo.

Il Vice Presidente dura in carica 4 (quattro) anni ed è rieleggibile.

Art.9 - Il Segretario Generale

Il Segretario Generale è in stretta collaborazione con il Presidente nell'esercizio di tutte le sue competenze e deve riferire direttamente a lui circa ogni attività svolta.

Il Segretario Generale è eleggibile in qualsiasi momento dal Consiglio Direttivo.

Art.10 - I Consiglieri

I Consiglieri partecipano attivamente alla vita associativa, oltre che in qualità di singoli Soci, anche presso le Assemblee del Consiglio Direttivo e/o dell'Assemblea Generale dei Soci, rappresentando nella circostanza tutti i Soci che hanno dato loro regolare mandato.

Art.11 - I Soci

L'Associazione è costituita da un minimo di 5 (cinque) "Soci Fondatori".

Qualora, successivamente alla costituzione, tale numero diminuisca, esso deve essere reintegrato dal Consiglio Direttivo nel termine massimo di un anno.

Ogni Socio, per consapevole accettazione, assume l'obbligo di osservare le regole dettate dal presente Statuto Sociale.

Ogni Socio si deve impegnare:

  • ad osservare, con lealtà e disciplina, le norme che regolano la civile convivenza;
  • a contribuire alle necessità economiche e sociali della Federazione Italiana Lotta - Sambo;
  • a non adire altre Autorità che non siano quelle sociali per la risoluzione di controversie di qualsiasi natura, connesse all'attività espletata nell'ambito associativo. Ogni eventuale vertenza dovrà trovare la sua naturale composizione nell'ambito della stessa;
  • ad accettare, senza riserve ed a tutti gli effetti, disposizioni e deliberazioni dei componenti gli Organi Direttivi dell'Associazione.

Qualsiasi azione tendente ed eludere le disposizioni di cui al presente articolo, comporterà l'esclusione dall'Associazione senza alcun obbligo, da parte della stessa, di restituzione di quote, contributi, liberalità, donazioni o quant'altro versato dal Socio.

Il Socio può recedere dall'Associazione, dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo; il recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purchè la comunicazione sia fatta almeno 3 (tre) mesi prima.

L'esclusione di un Socio per gravi motivi deve essere deliberata dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta e ratificata dall'Assemblea Generale dei Soci.

I Soci si distinguono in:

  1. Soci Fondatori;
  2. Soci Aderenti;
  3. Soci Onorari.

A tutte queste categorie di Soci è garantito il diritto di partecipazione alle assemblee con ugule diritto di voto.

Sono "Soci Fondatori" le persone che hanno partecipato alla costituzione della Federazione Italiana Lotta - Sambo.

Sono "Soci Aderenti" coloro che abbiano domandato di far parte della FILS per svolgere l'attività istituzionale, in qualità di: agonisti, praticanti, simpatizzanti o sostenitori la cui domanda sia stata accettata dal Consiglio Direttivo.

L'ammissione del Socio è deliberata dal Consiglio Direttivo, il quale può rifiutare a proprio insindacabile giudizio il richiedente, quando ritenuto persona non gradita.

In caso di domande di ammissione a Socio presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà genitoriale.

Tutti i Soci Aderenti sono tenuti a versare la quota sociale, come specificato nel precedente articolo 4.

Sono "Soci Onorari" le persone nominate dal Presidente l'Associazione su iniziativa del Consiglio Direttivo, per particolari meriti nella propria attività svolta in attinenza con le finalità dell'Accademia Italiana Lotta - Sambo. Gli stessi sono esentati dal versare la quota associativa.

Tutti i Soci hanno diritto a partecipare a tutte le attività a livello nazionale, organizzate dai Responsabili dell'Associazione, venendo informati riguardo ad ogni iniziativa di quel tipo.

Inoltre, proporzionatamente al loro grado di preparazione e secondo le decisioni dei Responsabili Tecnici, possono accedere all'attività agonistica internazionale della FIAS.

La qualifica di Socio, qualunque essa sia, non può essere trasmessa ad altra persona.

Ogni patto in tal senso sarà considerato nullo nei confronti della Federazione Italiana Lotta - Sambo.

Art.12 - Le Società Sportive

Le Società Sportive che aderiscono alla Federazione Italiana Lotta - Sambo, possono essere di varia natura giuridico - sportiva ed avere già un proprio statuto, nonchè essere già affiliate e/o tesserate con altre Federazioni, Enti od Associazioni per la pratica di altre discipline sportive.

Le Società che volontariamente aderiscono alla FILS devono avere i requisiti di idoneità richiesti e verificati all'atto dell'iscrizione.

Inoltre ogni loro iscritto impegnato nella pratica della Lotta - Sambo, sia in possesso dell'idoneità medico - sportiva ed abbia regolare copertura assicurativa.

Le Società sportive, quindi, sono tenute ad osservare le norme della FILS nell'ambito della pratica della Lotta - Sambo ed a farle rispettare dai propri iscritti, adempiendo anche agli obblighi economici di loro competenza.

Art.13 - Organi Federali di Giustizia

Il rispetto delle norme statutarie, l'osservanza dei principi derivanti dall'ordinamento giuridico sportivo e la decisa opposizione ad ogni forma di illecito sportivo, nonchè all'uso di sostanze e metodi vietati nell'ambito dell'attività collegata alla FILS, devono essere garantite da specifici Organi Federali di Giustizia.

Commissione Federale d'Appello composta dal Presidente e due membri effettivi;

Giudice Sportivo;

Procuratore Federale .

Tutti i componenti dei suddetti Organi di Giustizia Sportiva devono essere eletti dal Consiglio Direttivo e debbono essere in possesso di laurea in giurisprudenza.

Art.14 - Disciplina dei Soci e perdita della qualifica di Socio

A carico dei Soci che vengono meno ai doveri verso l'Associazione e ad una condotta conforme ai principi della lealtà, probità e rettitudine, possono essere adottate le seguenti sanzioni disciplinari:

  1. deplorazione;
  2. sospensione;
  3. radiazione.

Le sanzioni disciplinari sono deliberate dal Consiglio Direttivo.

La sanzione disciplinare della radiazione deve essere ratificata dall'Assemblea Generale dei Soci.

I Soci potranno essere esclusi dall'Associazione per i seguenti motivi:

  1. rinuncia manifestata del Socio,
  2. mancata accettazione della richiesta di iscrizione annuale,
  3. radiazione motivata da gravi infrazioni alle norme associative e deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo.

Comunque resta inteso che la perdita della qualifica di Socio non dispenserà lo stesso dall'adempiere e/o soggiacere agli eventuali impegni e/od oneri assunti nei confronti della Federazione Italiana Lotta - Sambo, precedentemente alla data di esclusione e/o recesso.

Art.15 - Clausola compromissoria

Tutte le controversie tra i Soci, relative all'attività associativa, sono sottoposte ad un Collegio Arbitrale costituito da 3 (tre) componenti, Soci dell'Associazione, di cui 2 (scelti) dalle parti interessate ed un terzo, che assume la presidenza, nominato dal Consiglio Direttivo, al di fuori dello stesso.

Al Collegio Arbitrale sono demandati i più ampi poteri istruttori e decisionali ed il verdetto deve essere accettato inappellabilmente.

Tutti i Soci, con l'accettazione dello Statuto, si impegnano alla presente clausola compromissoria.

Art.16 - Trasformazione

La Federazione Italiana Lotta - Sambo potrà, a maggioranza qualificata, deliberare la trasformazione in Società di Capitali, anche per gli effetti di cui alla legge n.50/83.

Art.17 - Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato, previo parere favorevole dei 4/5 dei Soci, dall'Assemblea Generale dei Soci convocata in seduta straordinaria, con l'approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno 4/5 dei Soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe.

Anche la richiesta di scioglimento dell'Associazione deve essere presentata da almeno 4/5 dei Soci aventi diritto di voto, con esclusione delle deleghe.

Art.18 - Disposizioni finali

Per tutto quanto non contemplato nel presente Statuto, valgono le vigenti disposizioni della Legge Italiana.